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Ritenuta d’acconto, perché va fatta anche senza fattura

La ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento del compenso anche in assenza di fattura: vediamo le regole

Pubblicato il 08 Lug 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica
fattura elettronica

DOMANDA

Sussiste l’obbligo del pagamento della ritenuta d’acconto in mancanza di emissione di fattura?

RISPOSTA

L’obbligo di operare la ritenuta è previsto dell’articolo 25 del DPR 600/1973, ed è condizionato alla corresponsione di un compenso, comunque denominato, da parte di un esercente attività di impresa o di lavoro autonomo. La emissione della fattura è un aspetto che riguarda l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA (DPR 633/1972), e qualora al pagamento da lei effettuato il cedente/prestatore non emettesse fattura, Lei sarebbe obbligato ad attivare la procedura prevista dal comma 8 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, ossia alla emissione di autofattura. Quindi, la ritenuta si opera all’atto del pagamento del compenso e si versa all’erario entro il giorno 16 del mese successivo.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu<mailto:esperto@agendadigitale.eu> Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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