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A quali condizioni l’errore nella numerazione delle fatture elettroniche non è sanzionabile

Pubblicato il 04 Apr 2019

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Un mio cliente ha emesso fatture elettroniche di vendita, ad esempio:

  1. 10 data fattura  31/03/2019
  2. 11 data fattura   29/03/2019

Ha sbagliato la data di emissione della fattura, i progressivi risultano sfasati. Come posso risolvere il problema, ci sono sanzioni?

Anna Maria Ligi

RISPOSTA

La norma di riferimento è l’articolo 23 del DPR 633/1972, secondo cui “Il contribuente deve annotare in  apposito  registro  le  fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione entro il  giorno  15  del mese successivo a quello di  effettuazione  delle  operazioni  e  con riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni…”. Quindi lei dovrebbe registrare prima la fattura n.10 e poi la fattura numero 11.

La violazione è di carattere meramente formale, quindi potrebbe essere applicabile la esimente prevista dal comma 5-bis dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 472/1997,  secondo cui: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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