Il DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, introduce per tutte le amministrazioni il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO). Il principio che guida la definizione del PIAO è dato dalla volontà di superare la molteplicità, e conseguente frammentazione, degli strumenti di programmazione oggi in uso ed introdotti in diverse fasi dell’evoluzione normativa, e creare un piano unico di governance di un ente.
Il Piao vuole rappresentare, quindi, una sorta di “testo unico” della programmazione, nella prospettiva di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni.
Trasformazione digitale e nuovi modi di lavorare: un’occasione per ripensare il futuro delle PA
Enti coinvolti e obiettivi del Piao
Il piano riguarda le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole).
Come sempre, questo nuovo documento di programmazione può rappresentare un mero adempimento o una svolta nella gestione e organizzazione di un ente locale.
Inizialmente, entro il 31 gennaio 2022, ogni amministrazione avrebbe dovuto presentare il PIAO, con conseguente pubblicazione sul sito dell’ente e invio al Dipartimento della funzione pubblica.
Il nuovo Piano dovrebbe assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della legge 190/2012.
Nello specifico si tratta di un documento di programmazione unico che accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, e dell’anticorruzione.
Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. I vantaggi: grande semplificazione e visione integrata dei progressi delle amministrazioni.
Il via libera al Piao dalla Conferenza Unificata
Il 2 dicembre è arrivato inoltre il via libera al PIAO della Conferenza Unificata.
Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l’adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l’iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.
Si tratta a livello strategico di una sorta di “mappatura del cambiamento” che consentirà di realizzare un monitoraggio costante e accurato del percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR.
Come è strutturato il PIAO
Le linee guida del PIAO, ci permettono di avere alcune informazioni a riguardo.
Il PIAO è diviso in 4 sezioni:
- Scheda anagrafica dell’amministrazione
- Valore pubblico, performance e anticorruzione
- Organizzazione e capitale umano
- Monitoraggio
Sezione 1. Scheda anagrafica dell’amministrazione
Da compilarsi con tutti i dati identificativi dell’amministrazione.
Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione
- Sottosezione di programmazione – Valore pubblico
In questa sottosezione l’amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
- Sottosezione di programmazione – Performance
Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management, secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza
La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.
Sezione 3. Organizzazione e capitale umano
- Sottosezione di programmazione – Struttura organizzativa
In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione/Ente: organigramma; livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la suddivisione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative); ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio; altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificat
Sottosezione di programmazione – Organizzazione del lavoro agile
In questa sottosezione sono indicati, secondo le più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).
- Sottosezione di programmazione – Piano triennale dei fabbisogni di personale
Gli elementi della sottosezione sono:
- rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente
- programmazione strategica delle risorse umane
- obiettivi di trasformazione dell’allocazione delle risorse
- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello / inquadramento;
- strategia di copertura del fabbisogno
- formazione del personale
Sezione 4. Monitoraggio
In questa sezione dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.
Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.
Le sanzioni del PIAO
Se il piano è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009, cioè
- divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO
- e il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.
Conclusioni
Il PIAO cerca di dare una visione organica a tutti i documenti apparsi negli anni per la gestione di un ente locale, in modo da semplificare la visione della governance e costruire un piano organico di transizione amministrativa in ottica digitale di un ente locale.
La sua realizzazione è probabilmente il modo migliore di dare un senso ai diversi piani non finanziari che ogni ente deve scrivere nel tempo. Il rischio è che diventi un mega adempimento e che venga realizzato formalmente e non materialmente, anche se la speranza è che sia un piano di lavoro e non un piano di scrittura.
La sua triennalità permette all’ente di avere una visione di insieme dell’ente e di fare una programmazione su uno scenario di medio periodo.
Probabilmente un allineamento con il PEG è auspicabile in ottica di unire visione e risorse disponibili.