DOMANDA
Abbiamo emesso una fattura elettronica a febbraio, che è stata accettata dallo SDI, consegna beni febbraio e incasso marzo. Al 28.03.19 il cliente non ricevendo fattura dal SDI e leggendo la nostra fattura di cortesia ci ha avvisato scusandosi che non ci dato il cambio di ragione sociale da società ad individuale quindi partita Iva diversa. Cosa e come possiamo fare per rimediare sapendo che l’Iva di febbraio per noi risulta già versata anche per questa fattura?
Sante Placchi
RISPOSTA
Le fatture emesse sottendono la stipula di un contratto, il più delle volte verbale. Il destinatario della fattura è il soggetto col quale o per conto del quale (in caso di società) è stato stipulato il contratto. Nel suo caso, vi è anche un ulteriore elemento utile per individuare il contraente, ossia il soggetto che ha effettuato il pagamento.
L’insieme delle informazioni sopra indicare le può consentire di adottare gli eventuali rimedi. In mancanza di elementi precisi sul soggetto per conto del quale è stato stipulato l’accordo.
Ciò premesso, se l’errore è stato commesso dal suo cliente (per esempio, l’accordo è stato raggiunto da Tizio e questi vorrebbe le la fattura fosse emessa a Caio), il problema non è suo, e dovrà essere il suo Cliente a rifatturare eventualmente la merce al soggetto che lui ritiene ne sia il beneficiario.
Se invece l’errore nella emissione della fattura è stato commesso da lei, allora dovrebbe annullare la fattura con una nota di credito, e riemettere contestualmente la fattura intestandola al corretto cessionario. In questo caso, se le suddette operazioni fossero effettuate con data marzo 2019, a norma dell’articolo 1, comma 6, lettera b) del decreto Legislativo 127/2015, le sanzioni per la tardiva emissione della fattura (perché di questo si tratta formalmente) sarebbero ridotte dell’80% (1) qualora lei provveda alla regolarizzazione entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo (quindi, entro il 16 aprile prossimo).
(1) Sanzione prevista dall’art.6, comma 1, decreto legislativo 471/1997, dal 90% al 180%, quindi la misura base della sanzione sarebbe il 18%, si potrebbe anche tentare l’applicazione del “ravvedimento” ex art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997. Non sarebbe prevista sanzione sul tardivo versamento perché l’imposta è stata comunque versata con la liquidazione del mese di febbraio.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile inviare le proprie domande a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome