Esperto risponde

Contributo a fondo perduto, se si rinuncia non si può presentare nuova istanza

Vediamo perché la rinuncia all’istanza per il Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni è totale e definitiva

Pubblicato il 15 Apr 2021

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica Aruba
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DOMANDA

Ho inviato un’altra istanza dopo aver fatto la rinuncia per annullare l’istanza precedentemente inviata. È giusto quello che ho fatto?

francescaaisosaotoe13@gmail.com

RISPOSTA

Temo di no. La guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, a pagina 24, così prevede:

“In sintesi, successivamente all’invio dell’istanza di richiesta del contributo, il soggetto richiedente può:

  • prima che al link “Consultazione esito” risulti esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo (l’istanza deve quindi risultare “in lavorazione” o “sospesa”): inviare un’istanza sostitutiva, valida per correggere errori contenuti nella prima istanza, inclusa l’indicazione di diversa modalità di erogazione (accredito in conto corrente o attribuzione di credito d’imposta); inviare un’istanza di rinuncia, valida per esprimere la rinuncia totale e definitiva al contributo.
  • successivamente al momento in cui al link “Consultazione esito” è esposto l’esito finale di riconoscimento del contributo, inviare esclusivamente l’eventuale istanza di rinuncia”.

Sembra quindi che dopo la rinuncia non sia possibile presentare una nuova istanza.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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