Il Garante per la protezione dei dati personali si è nuovamente pronunciato sul tema del Data Protection Officer.
La presa di posizione è molto netta e, opportunamente, indica chiaramente la necessità di un approccio sostanzialistico: in pratica, non conta che il DPO abbia certificazioni, il DPO deve essere formato e avere competenze specifiche e multidisciplinari ma nulla rileva che abbia o meno una certificazione (di qualunque natura essa sia e qualunque valore abbia).
A parere del Garante le pubbliche amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il Responsabile della protezione dei dati personali con particolare attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche. In pratica, quindi, non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o l’iscrizione ad appositi albi professionali: serve solo, invece, che il DPO possa garantire la corretta e completa esecuzione dei propri compiti.
Di particolare rilevanza la specificazione del Garante per la quale il DPO dovrà avere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. Ovviamente, questo potrebbe portare a DPO “settoriali” considerando le fondamentali differenze che ci sono fra diversi settori di mercato.