Tra gli adempimenti di più ampio impatto sul mercato con l’attuazione del GDPR, c’è l’obbligo a nominare il responsabile della protezione dei dati personali ovvero del Data Protection Officer (DPO).
Figura già presente nelle organizzazioni più complesse presenti anche nel mercato italiano, ma che è ora obbligatoria per tutta la pubblica amministrazioni e in alcuni casi anche in ambito privato.
E con l’arrivo del decreto di adeguamento italiano al Gdpr, tutti i tasselli normativi sono al posto giusto perché le organizzazioni italiane, senza più alibi, siano chiamate all’attuazione delle nuove norme. Compresa, appunto, la nomina del DPO.
Cos’è il DPO, le linee guida Garanti privacy
Le linee guida pubblicate dal Gruppo europeo dei Garanti ex art. 29, in consultazione pubblica fino la fine di gennaio 2017, hanno fornito alcune indicazioni su cosa sia il DPO.
Si conferma, inoltre, che nella disciplina estremamente succinta prevista dal legislatore europeo il DPO è un supervisore indipendente, il quale sarà designato obbligatoriamente, da soggetti apicali di tutte le pubbliche amministrazioni e nello specifico è previsto l’obbligo nel caso in cui “il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”.
Il DPO, così come concepito dal legislatore europeo, è da considerarsi un vero e proprio presidio di legalità, indipendenza ed imparzialità che si pone come punto di riferimento – nell’ambito della specifica realtà organizzativa – per l’Authority, per l’interessato e per il titolare.
Peraltro verso, il Data Protection Officer anche in ambito privato ha ruolo pervasivo dovendo essere coinvolto tempestivamente su ogni questione a lui/lei inerente per garantire una protezione dei dati effettiva dei cittadini e al contempo tutelare il titolare e il responsabile del trattamento, dovendo supervisionare tutte le attività di attribuzioni dei ruoli e responsabilità, piani di sensibilizzazione, di formazione nonché le attività di controllo (p.e. adeguatezza dei piani di audit interno).
Data protection officer, figura nuova ma non troppo
Si tratta quindi di una figura professionale nuova sul mercato, sebbene diversi grandi enti ed operatori si siano dotati da diversi anni di una funzione privacy che svolge compiti assimilabili al DPO, che necessita di una preparazione specialistica e una formazione continua ma anche di un’esperienza concreta sul campo per supportare adeguatamente le organizzazioni nell’ambito di un mercato unico digitale europeo.
Ma ben vedere la figura del DPO non costituisce una novità assoluta, specie in alcune legislazioni nazionali storicamente più avvezze ad approcci fondati sull’accountability.
Sebbene la direttiva 95/46/CE, infatti, non prevedesse alcun obbligo di nomina di un DPO alcuni Stati membri (come la Germania) avevano già previsto una figura a questi assimilabile facendo tesoro delle prassi virtuose affermatesi nel corso degli anni.
I casi in cui il DPO è obbligatorio
L’art. 37 par. 1 del GDPR, stabilisce tre casi specifici in cui la designazione del DPO è da considerarsi obbligatoria:
- nel settore pubblico: la nomina di un DPO è sempre obbligatoria (fatta eccezione per le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni),
- nel settore privato: la nomina di un DPO è obbligatoria quando il titolare effettua, nel contesto delle proprie “attività principali”: i) trattamenti che comportano il “monitoraggio regolare e sistematico” degli interessati su larga scala; ii) trattamenti “su larga scala” di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 (dati particolari), o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10.
Obbligo a nominare il Dpo in ambito privato (aziende)
In ambito privato, l’articolo 37 co. 1 lett. b) del regolamento europeo prevede quindi l’obbligo di designare il DPO quando le attività principali del titolare e del responsabile richiedono su larga scala un monitoraggio regolare e sistematico, rientrano per esempio in tale presupposto gli operatori di telecomunicazione, gli operatori che effettuano profilazione per finalità di marketing comportamentale oppure erogare per premi assicurativi, localizzazione tramite app, monitoraggio sullo stato di salute tramite dispositivi indossabili e interconnessi (c.d. wearable devices), programmi di fedeltà, ecc. ecc..
Il DPO in ambito privato è obbligatorio anche per tutte le organizzazione che trattano come attività principale dati sensibili (o meglio particolari secondo il regolamento) oppure dati giudiziari su larga scala, rientrano in tale previsione ospedali, assicurazioni e istituti di credito eccetera.
A seconda della complessità del contesto organizzativo in cui dovrà operare, il DPO dovrà essere anche in grado di gestire questioni inerenti le diverse giurisdizioni.
Ne consegue che questa figura diviene inevitabilmente portatore di interessi differenti, spesso confliggenti, e suo è il difficile fardello di bilanciarli e contemperarli.
A prescindere dai casi mandatori di cui all’art. 37 GDPR la nomina del DPO può avvenire anche quando la stessa sia ritenuta opportuna in ragione delle peculiarità della realtà in cui opera il singolo titolare.
La somma dei due fattori suesposti ha spinto l’Autorità Italiana a redigere un’agile ed esauriente pagina informativa fornendo informazioni utili, raccomandazioni e good practices dedicando particolare attenzione alle diverse sfumature del ruolo svolto dal DPO in ambito pubblico e in quello privato.
Perché nominare il Dpo anche quando non obbligatorio
Nelle sue FAQ, Il Garante incoraggia la nomina di un DPO anche quando tale figura non sia obbligatoria per legge, essendo tale designazione un elemento determinante ai fini anche alla luce “del principio di “accountability” che permea il Regolamento”.
Tale tesi è stata corroborata dal pool dei Garanti Europei che sottolineano come il DPO rappresenti una figura in grado di “facilitare l’osservanza della normativa e aumentare il margine competitivo delle imprese”.È importante sottolineare che la nomina di un DPO di per sé, non può in nessun caso considerarsi un elemento autosufficiente a dimostrare la compliance di un’azienda al GDPR: un DPO di “mera facciata”, privo delle competenze e dell’esperienza necessaria a svolgere le sue funzioni e/o che non sia messo nell’oggettiva condizione di operare non può essere considerato in linea con le finalità per cui il Regolamento ha istituito tale figura.
La nomina, inoltre, non sposta il centro di imputazione della responsabilità volta a garantire la conformità al regolamento europeo che resta pertanto in capo al titolare.
Quanti sono i data protection officer in Italia
Ad oggi in Italia sono stati circa 60.000 i DPO nominati, nel conto vanno inseriti anche quelli designati in tutta fretta tra marzo e maggio 2018 con prevedibili conseguenze sotto il profilo della idoneità professionale di taluni soggetti a svolgere questo delicatissimo ruolo.
I compiti del Dpo
La figura ideata dal legislatore europeo è complessa e multiforme e deve svolgere compiti di vigilanza e consulenza agevolando la coerente attuazione dei principi del GDPR.
Il DPO è infatti chiamato a svolgere all’interno della singola realtà aziendale attività analoghe a quelle che il Garante nazionale e l’EDPB svolgono a livello italiano ed europeo.
L’art. 39 del GDPR enumera un fitto elenco di attività a carico del DPO prevedendo che questi si occupi di svolgere “almeno” i seguenti compiti:
- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamentoo al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che trattano i dati personali;
- sorvegliare l’osservanza della normativacomunitaria e nazionale nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile del trattamento riguardanti anche “l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo”;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei datie sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l’autorità Garante nazionale;
- fungere da punto di contatto per l’autorità Garante nazionaleper questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, nel caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Va da sé che il volume delle mansioni assegnate ex lege al DPO comporta che il professionista designato sia in possesso di un’adeguata competenza specialistica, un certo grado di esperienza nell’industry in cui opera il titolare, ed eccellenti capacità manageriali.
Deve anche essere un ottimo “comunicatore” in grado di “contagiare” l’intera organizzazione in cui opera con la consapevolezza in materia data protection così da creare un’awarness capillarmente diffusa in tutto il tessuto aziendale.
Il DPO, insomma, deve possedere un set di hard e soft skills ben determinato che fanno di questa figura un vero e proprio manager della governance dei dati e della gestione delle risorse a questo scopo predisposte.
A questa attività “istituzionale” si affianca un attività di supporto continuativo nella quotidiana attività di conduzione e governo dei processi “data protection” anche tramite la proposizione di specifiche sessioni formative, e l’utilizzo di tool e piattaforme innovative per la gestione degli adempimenti data protection, strumenti di supporto, ormai indefettibili per un’efficace gestione dei processi suddetti.
Un ruolo a tutto tondo, dunque, che ingloba e vivifica le competenze tipicamente riscontrabili nei consulenti e le arricchisce con l’autorevolezza di una figura manageriale indipendente che si fa ponte tra le organizzazioni e le Autorità.




















